
Tra i 25 testi in vigore dal 7 ottobre, il Senato evidenzia il Decreto 2026-925, firmato il 5 ottobre, che modifica la parte normativa del Codice sull’ingresso e soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (CESEDA) riguardante le condizioni materiali di accoglienza per i richiedenti asilo. La revisione chiarisce le regole di idoneità per le indennità finanziarie e l’alloggio una volta registrata la domanda, uniformando le pratiche tra le prefetture. In particolare, l’Ufficio francese per l’immigrazione e l’integrazione (OFII) ottiene l’autorità esplicita di continuare a erogare i benefici ai richiedenti che hanno presentato domanda prima del 12 giugno 2026, ma i cui casi sono stati inseriti nel sistema nazionale solo successivamente, colmando così una zona grigia che aveva lasciato alcuni senza sostegno. Per le autorità regionali, il decreto comporta adeguamenti immediati ai flussi IT tramite il portale ANEF e aggiornamenti nelle linee guida per i fornitori di alloggi. Le ONG che assistono i rifugiati accolgono con favore le date di scadenza più chiare, ma avvertono che i ritardi nelle procedure potrebbero comunque posticipare i pagamenti se non verrà assunto personale aggiuntivo. I datori di lavoro che sponsorizzano visti umanitari o assumono rifugiati devono verificare che le attestazioni aggiornate dei diritti alle indennità siano caricate prima della firma dei contratti di lavoro; in caso contrario, potrebbero sorgere complicazioni nella conformità al diritto del lavoro e nelle registrazioni previdenziali. Poiché il testo è stato pubblicato nel Journal Officiel solo oggi, gli attori coinvolti hanno poco tempo per adeguarsi. Il ministero dell’Interno dovrebbe diffondere una circolare esplicativa entro una settimana.