
L’Austria ha pubblicato una versione completamente consolidata della legge sulla polizia degli stranieri (Fremdenpolizeigesetz 2005) datata 7 ottobre 2026, che inasprisce sostanzialmente gli obblighi di compagnie aeree, società di autobus e operatori di traghetti che trasportano viaggiatori attraverso le frontiere esterne Schengen austriache. Il nuovo §111 impone a ogni vettore di verificare il documento di viaggio e, se necessario, il visto o altro titolo di ingresso di ogni passeggero prima dell’imbarco. Per la prima volta, i vettori devono anche raccogliere sette categorie di dati passeggeri (nome, data di nascita, nazionalità, tipo/numero/scadenza/stato di emissione del documento, punto di partenza, punto previsto di attraversamento della frontiera, orari di partenza e arrivo e – per i voli – il numero del volo) e conservarli per 24 ore dopo l’arrivo, disponibili per controlli da parte della polizia di frontiera. Il §111(3) introduce l’obbligo di trasmissione anticipata delle informazioni passeggeri (API): il dataset deve essere inviato elettronicamente all’autorità di controllo delle frontiere austriaca non appena “le formalità di check-in sono concluse”. La mancata osservanza è stata spostata dal catalogo generale delle sanzioni amministrative a un apposito §112. Le multe aumentano drasticamente: la sanzione minima raddoppia a 5.000 € e il massimo sale a 15.000 € per ogni infrazione. La legge chiarisce che le sanzioni sono annullate solo se il passeggero viene riconosciuto titolare di protezione internazionale o se il rimpatrio è vietato per motivi umanitari. Per i responsabili della mobilità globale, la novità comporta due conseguenze immediate. Primo, compagnie aeree e operatori di autobus che servono Vienna, Salisburgo, Innsbruck e altri aeroporti di frontiera esterna devono aggiornare i sistemi per estrarre e trasmettere i dati obbligatori; i test API con il Ministero dell’Interno sono previsti per novembre. Secondo, i datori di lavoro che organizzano viaggi per assegnati non UE devono assicurarsi che il personale abbia esattamente il documento di viaggio e il visto indicati nei sistemi di prenotazione – l’imbarco potrebbe essere negato se il vettore teme sanzioni. Contesto: la modifica allinea la normativa austriaca ai regolamenti UE su Screening e Interoperabilità, al Sistema di Entrata/Uscita (EES) e a ETIAS, che richiedono ai vettori di fornire dati accurati alle piattaforme IT condivise dell’UE. In pratica, l’Austria sta implementando un’interfaccia ispirata ai flussi “BNG” del Belgio e “APIS” della Germania. Un regolamento ministeriale successivo definirà formati e standard di crittografia; il Ministero ha indicato che lo schema PAXLST di IATA sarà la base di riferimento. Le multinazionali dovrebbero informare subito i team di viaggio e i fornitori di mobilità: dal 7 gennaio 2027 – 90 giorni dopo la pubblicazione – la polizia austriaca inizierà a comminare multe senza periodo di tolleranza, e le violazioni ripetute potranno portare a controlli di responsabilità per i vettori e persino a sospensioni di rotte.
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