
Il Dipartimento degli Affari Interni ha pubblicato la Direttiva Ministeriale 119, un'istruzione vincolante ai sensi della sezione 499 del Migration Act 1958 che riorganizza la coda di elaborazione delle migrazioni qualificate. Firmata dal Ministro dell'Immigrazione e della Cittadinanza Tony Burke, la direttiva è entrata in vigore il 25 luglio 2026, ma è stata pubblicata sul sito del Dipartimento solo nella notte, offrendo a datori di lavoro, agenti e richiedenti la prima visione dettagliata delle nuove regole.
La Direttiva 119 sostituisce completamente la Direttiva 105 e ora copre l’intera gamma di visti qualificati permanenti e provvisori, incluso il nuovo visto Skills in Demand (sottoclasse 482). Lo strumento crea una coda a cinque livelli che combina priorità basate su occupazione e localizzazione geografica. Le professioni legate alla difesa e alle forze dell’ordine presentate **in Australia** vengono messe in cima alla lista, seguite dai loro equivalenti offshore. Le professioni nel settore edilizio, sanitario e dell’insegnamento presentate in loco occupano il terzo posto, tutte le altre domande onshore il quarto, mentre tutte le domande offshore sono posizionate per ultime.
Per le aziende si tratta di un cambiamento epocale. Fino ad ora, sponsor accreditati e categorie di professioni in carenza godevano spesso di privilegi di priorità indipendentemente dalla residenza del lavoratore. Le multinazionali che pianificavano di mobilitare talenti direttamente dall’estero — in particolare per grandi progetti infrastrutturali o di trasformazione digitale — dovranno ora rivedere i tempi di assegnazione o organizzare soluzioni alternative come visti da visitatore o bridging visa mentre il personale entra in Australia prima di presentare la domanda.
Gli agenti di migrazione segnalano già un aumento delle richieste da parte dei team HR desiderosi di far arrivare i candidati con status di visitatori prima di inoltrare una domanda per il visto 482 o 186. La Direttiva 119 integra inoltre i programmi Temporary Skill Shortage e Regional Sponsored Migration, offrendo ai datori di lavoro regionali un vantaggio modesto se presentano la domanda mentre il lavoratore è già residente localmente.
È importante sottolineare che la direttiva **non** aumenta le quote dei visti; cambia solo l’ordine di assegnazione dei posti esistenti. I richiedenti bloccati all’estero potrebbero quindi affrontare attese pluriennali, nonostante il numero totale dei posti rimanga invariato.
Consigli pratici per le aziende:
• Quando possibile, presentare le domande dopo che l’assegnato è entrato in Australia con un visto temporaneo idoneo per ottenere una priorità più alta.
• Prevedere tempi di attesa prolungati (12-18 mesi) se il richiedente deve rimanere all’estero.
• Aggiornare le politiche di mobilità per riflettere i nuovi scenari di bridging visa e la possibile necessità di copertura medica nazionale durante l’elaborazione.
La Direttiva 119 sostituisce completamente la Direttiva 105 e ora copre l’intera gamma di visti qualificati permanenti e provvisori, incluso il nuovo visto Skills in Demand (sottoclasse 482). Lo strumento crea una coda a cinque livelli che combina priorità basate su occupazione e localizzazione geografica. Le professioni legate alla difesa e alle forze dell’ordine presentate **in Australia** vengono messe in cima alla lista, seguite dai loro equivalenti offshore. Le professioni nel settore edilizio, sanitario e dell’insegnamento presentate in loco occupano il terzo posto, tutte le altre domande onshore il quarto, mentre tutte le domande offshore sono posizionate per ultime.
Per le aziende si tratta di un cambiamento epocale. Fino ad ora, sponsor accreditati e categorie di professioni in carenza godevano spesso di privilegi di priorità indipendentemente dalla residenza del lavoratore. Le multinazionali che pianificavano di mobilitare talenti direttamente dall’estero — in particolare per grandi progetti infrastrutturali o di trasformazione digitale — dovranno ora rivedere i tempi di assegnazione o organizzare soluzioni alternative come visti da visitatore o bridging visa mentre il personale entra in Australia prima di presentare la domanda.
Gli agenti di migrazione segnalano già un aumento delle richieste da parte dei team HR desiderosi di far arrivare i candidati con status di visitatori prima di inoltrare una domanda per il visto 482 o 186. La Direttiva 119 integra inoltre i programmi Temporary Skill Shortage e Regional Sponsored Migration, offrendo ai datori di lavoro regionali un vantaggio modesto se presentano la domanda mentre il lavoratore è già residente localmente.
È importante sottolineare che la direttiva **non** aumenta le quote dei visti; cambia solo l’ordine di assegnazione dei posti esistenti. I richiedenti bloccati all’estero potrebbero quindi affrontare attese pluriennali, nonostante il numero totale dei posti rimanga invariato.
Consigli pratici per le aziende:
• Quando possibile, presentare le domande dopo che l’assegnato è entrato in Australia con un visto temporaneo idoneo per ottenere una priorità più alta.
• Prevedere tempi di attesa prolungati (12-18 mesi) se il richiedente deve rimanere all’estero.
• Aggiornare le politiche di mobilità per riflettere i nuovi scenari di bridging visa e la possibile necessità di copertura medica nazionale durante l’elaborazione.
Fonte: Department of Home Affairs
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