
Una sentenza emessa il 22 gennaio 2026 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) rafforza la tutela della sicurezza sociale per migliaia di persone che hanno trascorso parte della loro carriera in Svizzera e negli Stati membri confinanti dell’UE. I giudici hanno stabilito che la normativa italiana, che richiede almeno dieci anni di contributi nazionali prima che una pensione di invalidità possa essere integrata al minimo legale, viola i principi di libera circolazione dell’UE perché penalizza i lavoratori che hanno esercitato il diritto alla mobilità, come il ricorrente che ha versato contributi in Svizzera tra il 1991 e il 1994 prima di rientrare in Italia.
Secondo il Regolamento UE 883/2004 sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale, i periodi assicurativi completati in qualsiasi Stato membro (e in Svizzera, che applica il regolamento tramite accordi bilaterali) devono essere considerati come se fossero stati maturati nel paese di residenza. Forzare i lavoratori mobili a superare una soglia più alta rispetto ai colleghi con carriere esclusivamente nazionali ha creato, secondo la Corte, una barriera illegittima alla mobilità lavorativa. Sebbene il caso sia nato a Torino, il suo impatto si estenderà all’intero sistema di sicurezza sociale italiano e costituirà un precedente per altri Stati membri le cui normative discriminano ancora, direttamente o indirettamente, i lavoratori mobili provenienti dalla Svizzera.
Per i datori di lavoro svizzeri, la sentenza elimina un’incertezza che spesso scoraggiava il personale dall’accettare incarichi pluriennali in Italia per timore di perdere integrazioni pensionistiche. I responsabili della mobilità dovrebbero rivedere le politiche di assegnazione per garantire che la pianificazione pensionistica rifletta le precisazioni della Corte e informare i dipendenti interessati, in particolare i pendolari di lungo corso dal Ticino e dalla Lombardia, che la sentenza potrebbe dar loro diritto a integrazioni retroattive.
Praticamente, l’INPS dovrà ora ricalcolare i benefici includendo gli anni di contribuzione svizzeri nel computo del requisito minimo di dieci anni. Gli esperti legali prevedono che la decisione stimolerà azioni collettive da parte di altri lavoratori transfrontalieri, mentre la Segreteria di Stato svizzera per la Migrazione (SEM) ha accolto con favore la “certezza giuridica” che la sentenza offre a circa 89.000 pendolari giornalieri residenti in Italia ma impiegati oltre confine.
Secondo il Regolamento UE 883/2004 sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale, i periodi assicurativi completati in qualsiasi Stato membro (e in Svizzera, che applica il regolamento tramite accordi bilaterali) devono essere considerati come se fossero stati maturati nel paese di residenza. Forzare i lavoratori mobili a superare una soglia più alta rispetto ai colleghi con carriere esclusivamente nazionali ha creato, secondo la Corte, una barriera illegittima alla mobilità lavorativa. Sebbene il caso sia nato a Torino, il suo impatto si estenderà all’intero sistema di sicurezza sociale italiano e costituirà un precedente per altri Stati membri le cui normative discriminano ancora, direttamente o indirettamente, i lavoratori mobili provenienti dalla Svizzera.
Per i datori di lavoro svizzeri, la sentenza elimina un’incertezza che spesso scoraggiava il personale dall’accettare incarichi pluriennali in Italia per timore di perdere integrazioni pensionistiche. I responsabili della mobilità dovrebbero rivedere le politiche di assegnazione per garantire che la pianificazione pensionistica rifletta le precisazioni della Corte e informare i dipendenti interessati, in particolare i pendolari di lungo corso dal Ticino e dalla Lombardia, che la sentenza potrebbe dar loro diritto a integrazioni retroattive.
Praticamente, l’INPS dovrà ora ricalcolare i benefici includendo gli anni di contribuzione svizzeri nel computo del requisito minimo di dieci anni. Gli esperti legali prevedono che la decisione stimolerà azioni collettive da parte di altri lavoratori transfrontalieri, mentre la Segreteria di Stato svizzera per la Migrazione (SEM) ha accolto con favore la “certezza giuridica” che la sentenza offre a circa 89.000 pendolari giornalieri residenti in Italia ma impiegati oltre confine.
Fonte: Courthouse News Service
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